Revoca autorizzazione comunità alloggio anziani illegittima per violazione del principio di proporzionalità (TAR Lazio n. 3913 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali, l’art. 13 della legge regionale del Lazio n. 41/2003 configura un sistema sanzionatorio graduato, nel quale la revoca dell’autorizzazione con chiusura dell’attività presuppone gravi o ripetute violazioni di legge o gravi disfunzioni assistenziali. La revoca e l’immediata chiusura disposte in luogo della diffida a regolarizzare, seguita dalla sospensione in caso di inottemperanza, violano il principio di proporzionalità nelle sue componenti della idoneità e della necessarietà quando le irregolarità riscontrate, ancorché diffuse e non lievi, risultino sanabili. La preliminare assegnazione di un termine per la regolarizzazione è misura ugualmente idonea a tutelare la salute, la sicurezza e la dignità degli utenti e meno afflittiva per il destinatario.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva nel Comune resistente una comunità alloggio per anziani, autorizzata nel 2021 per dieci ospiti a ciclo residenziale. A seguito di un’ispezione effettuata nel maggio 2025 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Roma, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 05/AP del 03.06.2025, con cui ha disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 41/2003, la revoca dell’autorizzazione e la chiusura immediata della struttura, con trasferimento degli ospiti entro quindici giorni.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Il Comune ha resistito, invocando la gravità delle disfunzioni assistenziali accertate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo della violazione del principio di proporzionalità. L’ispezione aveva fatto emergere un numero di ospiti superiore a quello autorizzato, l’insufficienza degli operatori socio sanitari, carenze documentali, l’assenza dell’educatore professionale e dell’assistente sociale, la mancata esibizione del menù vidimato e diverse carenze strutturali.
Nel corso del giudizio, osserva il TAR, la società ha progressivamente rimosso le criticità: già alla prima udienza camerale aveva ridotto il numero degli ospiti, assunto un ulteriore operatore socio sanitario, eliminato alcune mancanze strutturali e conferito un incarico a un educatore professionale. Il Collegio aveva quindi concesso un termine per la rimozione delle carenze residue, con successiva verifica delle autorità competenti, e poi un ulteriore termine non prorogabile.
L’ispezione congiunta del gennaio 2026 ha confermato che le disfunzioni e le mancanze che avevano giustificato la misura impugnata sono state integralmente sanate. Da ciò il Collegio desume la fondatezza della censura di difetto di proporzionalità.
L’art. 13 della legge regionale n. 41/2003 prevede, in caso di irregolarità, la diffida a regolarizzare con assegnazione di un termine e, solo in caso di inottemperanza, la sospensione dell’autorizzazione; la revoca è riservata alle ipotesi di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali. Nella specie, il progressivo adeguamento dimostra che si trattava di irregolarità, per quanto diffuse e non lievi, comunque sanabili.
La revoca disposta in prima battuta, in luogo di una misura meno afflittiva ma ugualmente idonea, non è conforme al paradigma normativo né coerente con il principio di proporzionalità. Il Comune avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione. Resta fermo il potere-dovere di vigilanza del Comune ex art. 12 della legge regionale n. 41/2003. Il ricorso è accolto con annullamento dell’ordinanza e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.