Carta docente crisi finanza pubblica esclude astreinte in ottemperanza (TAR Veneto n. 1022 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione a costituire in favore del docente a tempo determinato la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina l’esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è accolta quando le ragioni ostative del debitore pubblico, quali la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, assumano rilievo come fatti notori ex art. 115 c.p.c. e giustifichino in concreto il diniego della misura.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con la sentenza n. 103/2025 il Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro e Previdenza, ha condannato il Ministero a costituire in favore dell’interessato la Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del docente, mediante accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici ricompresi nei periodi 2020-2021 e 2022-2025.

La pronuncia, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’Amministrazione in data 1° agosto 2025, ma non ha ricevuto spontanea esecuzione. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con il relativo accredito e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, pur regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Richiama l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione il 1° agosto 2025.

Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo e che versi in una condizione di perdurante inadempimento. Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione del giudicato, nei termini in cui esso ha imposto la costituzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma determinata nel titolo. L’adempimento va compiuto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvede un commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelegare anche parzialmente gli adempimenti ed entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15/2014), che, pur ammettendo l’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, impone di valutare le peculiarità del debitore pubblico e di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Il giudice dell’ottemperanza gode di ampio potere discrezionale nel verificare le esimenti e nel graduare l’importo.

Alla luce di tale orientamento, e della giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino ragioni ostative alla condanna. Tali circostanze emergono come fatti notori ai sensi dell’art. 115 c.p.c. La domanda di penalità di mora è quindi rigettata, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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