Accesso endoprocedimentale del concessionario portuale, interesse concreto e diniego illegittimo (TAR Veneto n. 1019 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso endoprocedimentale, l’art. 10 della legge n. 241/1990 riconosce il diritto di visione degli atti del procedimento anche ai soggetti intervenuti ai sensi dell’art. 9, ossia ai portatori di interessi pubblici o privati esposti a pregiudizio dal provvedimento. Non è quindi ostativo il rilievo che l’istante sia parte eventuale e non necessaria, né la mancata presentazione di una domanda concorrente nella fase di scelta del concessionario. Ai fini dell’art. 22 della legge n. 241/1990 occorre un interesse diretto, concreto e attuale, che sussiste quando la posizione dedotta è specifica e collegata a prescrizioni del provvedimento idonee a incidere sull’attività dell’istante. Il nesso di strumentalità non richiede la prova della decisività del documento nel futuro giudizio, ma una connessione concreta e non pretestuosa con la posizione da tutelare. L’amministrazione non può appiattirsi acriticamente sull’opposizione del controinteressato, ma deve verificare in concreto l’esistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, ricorrendo eventualmente all’oscuramento selettivo delle parti eccedenti.
Il Fatto
La ricorrente è una società concessionaria delle infrastrutture per le operazioni di sbarco e imbarco passeggeri nel Porto di Venezia, cui è stata consentita la gestione di un ormeggio temporaneo anche presso il Porto di Chioggia. Una controinteressata ha presentato all’Autorità di sistema portuale istanza di concessione demaniale per realizzare un terminal per battelli fluviali nel medesimo scalo. La ricorrente è intervenuta nel procedimento e, dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi, ha chiesto l’ostensione degli atti istruttori e dei pareri tecnici richiamati nella determinazione conclusiva.
L’Autorità ha rigettato l’istanza, valorizzando l’opposizione della controinteressata, la ritenuta irrilevanza della posizione della ricorrente e la pubblicazione di parte dei documenti sul portale della trasparenza. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione della disciplina sull’accesso documentale e, in via subordinata, dell’accesso civico generalizzato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 10 della legge n. 241/1990, che riconosce il diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai soggetti intervenuti ai sensi dell’art. 9. Nell’accesso endoprocedimentale l’interesse conoscitivo assume intensità particolare, perché l’ostensione è funzionale alla possibilità di presentare memorie e documenti. Non è decisivo, in senso ostativo, che la ricorrente sia parte eventuale e non necessaria: il precedente accoglimento di una prima domanda di accesso conferma che l’amministrazione aveva già riconosciuto la pertinenza della posizione partecipativa, sicché il successivo diniego avrebbe richiesto una motivazione particolarmente puntuale, nella specie mancante.
Anche a prescindere da tale rilievo, sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. La ricorrente non ha prospettato un interesse meramente esplorativo, ma ha allegato una posizione specifica correlata alla propria attività nel porto e alla prescrizione contenuta nel decreto conclusivo, che subordina la realizzazione dell’intervento alla condizione di non pregiudicare l’accesso al Terminal e i flussi dell’utenza. Tale prescrizione non dimostra l’assenza di incidenza, ma presuppone un possibile punto di interferenza, neutralizzato mediante condizioni tecniche che la ricorrente ha interesse a conoscere.
Non è ostativa la mancata presentazione di una domanda concorrente nella fase di scelta del concessionario, poiché il diritto di accesso non presuppone che l’istante sia titolare di un’azione giurisdizionale ammissibile e fondata. Come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, il nesso di strumentalità non richiede la prova della decisività del documento, ma una connessione concreta e non pretestuosa; è preclusa all’amministrazione una valutazione anticipata sull’utilità processuale degli atti, salva l’evidente e assoluta mancanza di collegamento, qui non ravvisabile.
Quanto all’opposizione della controinteressata, essa non individua specifici profili di segretezza riferibili ai documenti richiesti. La mera evocazione di interessi economici non è sufficiente a paralizzare l’accesso: l’amministrazione deve verificare in concreto, alla luce dei requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, se sussistano informazioni segrete e se la loro conoscenza determini un effettivo pregiudizio concorrenziale. L’eventuale presenza di dati personali o di informazioni riservate non giustifica il rigetto integrale, imponendo semmai l’oscuramento selettivo delle sole parti estranee alle esigenze di tutela.
Il ricorso è pertanto accolto: il diniego è annullato e accertato il diritto della ricorrente ad accedere agli atti esistenti e detenuti dall’Autorità, con esclusione dei soli documenti già integralmente ostesi. L’ostensione è ordinata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, con attestazione degli atti inesistenti e indicazione della collocazione di quelli già pubblicati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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