Nomina commissario ad acta per ottemperanza Carta docente (TAR Lazio n. 8087 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ex art. 112 e ss. cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato e ordina all’Amministrazione di darvi piena esecuzione entro un termine determinato, senza poter sindacare i presupposti della pretesa già riconosciuta. L’actio iudicati non consente di rimettere in discussione le statuizioni del giudice ordinario, ma costituisce lo strumento per ottenerne l’integrale attuazione. È legittimo nominare sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, mentre la condanna al pagamento della penalità di mora può essere respinta quando non ne ricorrano i presupposti. La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza può avvenire in via forfettaria, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3436/2025, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attribuzione del beneficio economico di € 1.500,00 e al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario, quale altro ricorrente nel presente giudizio. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, i ricorrenti proponevano il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, rilevata la regolarità del contraddittorio e la costituzione in giudizio del Ministero con atto di stile, ha ritenuto il ricorso fondato, sulla base della documentazione depositata, comprovante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata e la mancata esecuzione delle statuizioni in essa contenute. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, in sede di ottemperanza, non possono essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, la cui esistenza è ormai cristallizzata, dovendo il giudice amministrativo limitarsi a verificare l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al titolo, provvedendo all’attivazione della carta elettronica e al pagamento delle somme liquidate, entro il termine di sessanta giorni.

Con riguardo alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR ha ritenuto di accoglierla, disponendo sin d’ora la nomina del Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione forzata nel caso di ulteriore inottemperanza, senza alcun compenso aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ritenendone non sussistenti i presupposti nel caso di specie.

Quanto alle spese di lite, il TAR ha condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento di una somma forfettaria di € 750,00, comprensiva delle spese sostenute per l’instaurazione del giudizio, liquidata sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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