Interessi legali e titolo esecutivo nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 97 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice è vincolato al contenuto precettivo del titolo esecutivo giudiziale e non può estenderne la portata. Ove il titolo disponga il pagamento degli interessi legali senza specificazione, la misura degli interessi decorrenti dopo la proposizione della domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, primo comma, cod. civ., a meno che il giudice non abbia accertato la spettanza del più elevato saggio di cui alla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ne consegue che l’applicazione del saggio previsto dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., non essendo espressamente disposta dal giudicato, non può essere ordinata dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
I ricorrenti, parti private destinatarie di un provvedimento espropriativo, agivano in ottemperanza avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che aveva determinato l’indennità di occupazione temporanea in loro favore, ordinando all’amministrazione di depositare le somme dovute presso la Ragioneria territoriale dello Stato.
Ritenendo il versamento eseguito dall’amministrazione inferiore al dovuto per un errore nel calcolo degli interessi, i ricorrenti chiedevano la condanna al pagamento del residuo, calcolando gli interessi al saggio di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale. L’amministrazione resisteva, eccependo l’integrale adempimento e l’inapplicabilità del saggio maggiorato non previsto dal giudicato. In subordine, gli stessi ricorrenti riducevano la domanda alla sola somma capitale e agli interessi al tasso legale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando le Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 12449 del 2024, ha affermato il principio per cui la generica previsione degli “interessi legali” in un titolo esecutivo giudiziale implici l’applicazione del saggio di cui all’art. 1284, primo comma, cod. civ., salvo che il titolo contenga lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il giudice dell’ottemperanza resta pertanto vincolato al contenuto precettivo del titolo e non può applicare d’ufficio il saggio maggiorato previsto dal quarto comma della disposizione citata.
Il Collegio ha quindi respinto la domanda principale, esaminando la domanda subordinata relativa al ricalcolo degli interessi al tasso legale. Ha accertato che il termine finale di maturazione coincide con la costituzione della provvista presso la Ragioneria territoriale dello Stato, avvenuta in data 9 giugno 2023, e che non risultavano depositi di acconti anteriori. Ha così determinato gli interessi legali sul periodo dal 7 ottobre 2009 al 9 giugno 2023, sull’intera sorte capitale, residuando un debito a titolo di interessi di importo sostanzialmente coincidente con la domanda subordinata.
Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente alla domanda subordinata, ordinando all’amministrazione di corrispondere la somma residua, oltre interessi legali successivi, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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