L’errore revocatorio non comprende l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. civ. Sez. 1 n. 23034 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo, e deve riguardare solo atti interni al giudizio di legittimità. Non sono pertanto suscettibili di revocazione le sentenze della Corte per le quali si deduca un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al suo controllo, poiché tale errore si risolve al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, qualificabile come errore di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in una controversia in materia di canoni concessori per pertinenze demaniali marittime, aveva accolto l’appello dell’Agenzia del demanio e del Comune, affermando l’automatica acquisizione allo Stato delle opere di difficile rimozione realizzate dal concessionario alla scadenza dei titoli concessori anteriori a quello del 2002.
Questa Corte, con l’ordinanza n. 33981/2024, aveva dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di ricorso, rilevando che la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ancorato l’effetto acquisitivo alla scadenza dei precedenti atti concessori, e non alla concessione del 2002. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che le affermazioni poste a fondamento del rigetto sarebbero state frutto di un “abbaglio dei sensi”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, richiamando il principio consolidato per cui l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un vizio di percezione dei fatti, non già un errore di valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali e dei documenti di causa.
Nel caso di specie, la ricorrente censura proprio un asserito erroneo apprezzamento dei titoli concessori e delle emergenze processuali, deducendo che la Corte non avrebbe considerato che le opere erano state realizzate in forza di concessioni precedenti al 2002. Tuttavia, osserva la Corte, l’ordinanza impugnata si era espressamente soffermata sui titoli anteriori al 2002, chiarendo che le opere sarebbero divenute demaniali prima di tale data e che i motivi di ricorso erano inammissibili perché non calibrati sulla ratio decidendi della sentenza di appello.
La Corte evidenzia che l’asserita mancata contestazione dell’acquisizione delle opere realizzate in forza dei titoli antecedenti il 2002 non integra un errore percettivo, ma al più un vizio della motivazione o un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali, che si risolve in un errore di giudizio, non sindacabile in sede di revocazione. L’errore revocatorio, infatti, deve essere rilevabile ictu oculi dal solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti di causa, senza che sia necessaria alcuna attività valutativa da parte del giudice.
Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al rimborso delle spese in favore del Comune e dell’Agenzia del demanio, oltre alla restituzione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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