Ricorso ottemperanza sentenza carta docente commissario ad acta (TAR Calabria n. 313 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza può essere data esecuzione alla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, con condanna dell’Amministrazione all’attribuzione per il valore corrispondente alle annualità perdute. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile e fondata. Il perdurante inadempimento della p.a. giustifica l’ordine di ottemperare entro un termine e la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, con oneri della funzione commissariale posti a carico dell’Amministrazione inadempiente secondo il criterio desumibile dall’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Trib. Paola, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto alla carta del docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per tre annualità, per un valore nominale di complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.
Notificata all’Amministrazione a mezzo PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità richieste secondo le istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, la sentenza è passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria senza che l’obbligo fosse adempiuto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, resistito dal Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il titolo esecutivo, richiamandone integralmente il contenuto: l’accertamento del diritto al beneficio economico della carta elettronica, la condanna dell’Amministrazione all’attribuzione secondo il sistema proprio del beneficio e per un valore corrispondente a quello perduto, con gli accessori dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Verificata la regolarità della notificazione del titolo e l’intervenuto passaggio in giudicato, il Tribunale rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica. Stante il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la domanda proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accolta.
L’ordine di ottemperare è impartito entro sessanta giorni dalla notificazione, a cura del ricorrente, della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona di un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, che provvederà, su istanza di parte, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul regime degli oneri commissariali, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015: pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della stessa legge, la disposizione è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con la conseguenza che i compensi restano a carico dell’Amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio conforta tale lettura richiamando propri precedenti del 2025 e una decisione del TAR Sicilia, Catania.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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