Sospensione dell’ordinanza di demolizione: la cautela non equivale ad autorizzazione all’attività commerciale (TAR Puglia n. 304 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, disposta in sede di giurisdizione generale di legittimità, ha natura meramente caducatoria e non determina alcun effetto analogo o sostitutivo rispetto al rilascio dei titoli abilitativi necessari per lo svolgimento di attività commerciali sull’area. Essa non implica un accertamento interinale sulla legittimità di dette attività, né può essere interpretata come implicita autorizzazione al loro esercizio. Resta pertanto impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di intervenire in via inibitoria, o con gli altri poteri previsti dalla legge, qualora ravvisi lo svolgimento di attività non compatibili con la destinazione urbanistica dell’area o con i titoli nella disponibilità del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la rimozione di numerosi manufatti e beni rinvenuti in parte su un terreno di sua proprietà e in parte su area demaniale, con ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento risultava motivato sia dalla realizzazione o dal posizionamento delle opere in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, sia dal loro impiego, almeno parziale, per lo svolgimento di un’attività commerciale di stabilimento balneare ritenuta incompatibile con la destinazione urbanistica del terreno privato. Avverso tale determinazione veniva proposta domanda cautelare di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che le censure proposte necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale, considerata la molteplicità e la natura eterogenea delle opere oggetto dell’ordine di rimozione. Ha inoltre riconosciuto la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, trattandosi di un provvedimento demolitorio concernente anche opere di non immediata e facile amovibilità.

Nel valutare la domanda cautelare, il Collegio ha tuttavia chiarito l’esatto ambito degli effetti della sospensione. L’azione proposta ha natura impugnatoria-caducatoria: la sospensione dell’ordinanza demolitoria non può quindi produrre un effetto equivalente al rilascio dei titoli necessari per l’attività commerciale, né comportare un accertamento interinale sulla legittimità del suo svolgimento. Tale precisazione risponde all’esigenza di evitare che la tutela cautelare si trasformi in un beneficio sostanziale non richiesto né garantito dal provvedimento impugnato.

Conseguentemente, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare limitatamente alla sospensione dell’efficacia dell’ordine di rimozione e di ripristino, finalizzata a salvaguardare lo stato di fatto esistente. Ha però espressamente chiarito che tale sospensione non può essere intesa quale implicita autorizzazione o accertamento della legittimità dello svolgimento di attività non autorizzate o incompatibili con la destinazione dell’area. È stata dichiarata impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di intervenire in via inibitoria o con gli altri poteri previsti dalla legge.

Il Collegio ha infine fissato l’udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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