Standard e contributo di costruzione, riduzioni dovute d’ufficio (TAR Lombardia n. 1159 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione delle dotazioni territoriali non reperite non integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e non è soggetta alla riserva di legge, né alla disciplina dell’art. 38 della legge regionale n. 12 del 2005, che riguarda il solo contributo di costruzione. Essa è invece regolata dagli artt. 46 e 51 della legge regionale n. 12 del 2005 e deve essere parametrata al valore economico di acquisizione delle aree, con applicazione dei valori vigenti al momento del concreto perfezionamento della vicenda edilizia. La determinazione dei criteri spetta al Piano dei Servizi, approvato dal Consiglio comunale; la loro concreta applicazione è di competenza degli uffici tecnici, con atto di mera semplificazione della Giunta. Le riduzioni del contributo di costruzione previste dall’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 e dall’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 si applicano direttamente, senza necessità di atti comunali attuativi.
Il Fatto
Una società ha impugnato, in parte qua, la comunicazione con cui il Comune ha attestato l’efficacia della s.c.i.a. presentata per la riqualificazione di un immobile, nella parte relativa allo standard dovuto, all’importo di monetizzazione e al contributo sul costo di costruzione. La dante causa aveva qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia con recupero della superficie lorda esistente e parziale cambio di destinazione d’uso.
Nel 2024 gli uffici comunali hanno riqualificato l’intervento come nuova costruzione, imponendo la monetizzazione del 100% della superficie lorda oggetto di cambio d’uso, detratto il solo indice territoriale di 0,35 mq/mq, e negando le riduzioni sul contributo di costruzione. La società ha chiesto l’annullamento degli atti, la restituzione delle somme versate in eccesso e la rettifica del contributo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata dalla difesa attorea. La facoltà di replica presuppone l’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare la memoria conclusiva; ove questa non sia stata presentata, non è consentito dilatare i termini di produzione.
Nel merito, la prima censura è stata respinta. Gli atti generali del Comune non innovano l’ordinamento, ma predeterminano criteri coerenti con i principi del giudice d’appello: si è in presenza di nuova costruzione quando l’intervento non è neutro sotto il profilo dell’impatto fisico e spezza il nesso di continuità con l’edificio demolito. Anche la doglianza sullo standard in assenza di nuova superficie lorda è stata rigettata, perché solo la parte di superficie mantenuta entro l’indice territoriale è esente da dotazioni.
Quanto ai valori di monetizzazione, il Collegio ha chiarito la distinzione sostanziale e processuale: la monetizzazione non rientra tra le prestazioni patrimoniali imposte e non è disciplinata dall’art. 38 della legge regionale n. 12 del 2005. L’individuazione dei criteri nel Piano dei Servizi compete al Consiglio comunale; la concreta quantificazione, che richiede discrezionalità tecnica, spetta agli uffici. La deliberazione di Giunta n. 1512/2024 ha quindi natura di mero indirizzo, con la conseguenza che non è configurabile alcun vizio di incompetenza.
La censura sulla determinazione dei valori è stata respinta: il parametro del valore di acquisizione di un’area urbana libera, calcolato sulla base dei valori espropriativi, è coerente con l’art. 51, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2005, che impone la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire, comprensivo del bene materiale e non solo dei diritti edificatori.
È stata invece accolta la censura sulle riduzioni del contributo di costruzione. Il Comune non ha riconosciuto la riduzione dell’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 in assenza di un atto attuativo, ma la determinazione del costo di costruzione rientra nella competenza regionale, e nessun atto comunale è necessario. Parimenti si applica direttamente la riduzione del 20% dell’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. L’Amministrazione dovrà quindi rideterminare il contributo.
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Nota della Redazione
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