Ottemperanza carta docente: TAR ordina esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 6642 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta notificata la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di provvedervi entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega, senza diritto a compenso, dovendo tale attività ritenersi ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attivazione.
La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, era rimasta priva di esecuzione. Il ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della carta, escludendo le spese di lite già liquidate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, ovvero l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Nel merito, non essendo contestato che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di attivare la carta elettronica per l’importo riconosciuto, assegnando un termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, trattandosi di onere rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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