Istanza ex art. 116 c.p.a. e sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Abruzzo n. 315 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse all’istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., determinata dall’avvenuto soddisfacimento della pretesa conoscitiva tramite i documenti allegati dalla stessa Amministrazione resistente, comporta una pronuncia che dichiara non esservi più nulla a provvedere sull’istanza infraprocessuale. In tale evenienza, la liquidazione delle spese della fase incidentale resta rimessa alla valutazione complessiva che il giudice effettuerà nella sentenza che definirà il giudizio di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto rettorale dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti – Pescara concernente una procedura selettiva. Nell’ambito del giudizio, la parte ricorrente aveva proposto un’istanza ai sensi dell’art. 116 c.p.a., volta ad ottenere l’accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura medesima. L’Amministrazione universitaria e la controinteressata si costituivano in giudizio per resistere alle domande avversarie.
La Motivazione della Corte
Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione dell’istanza ex art. 116 c.p.a., rappresentando che la sua pretesa risultava ormai soddisfatta. L’integrale soddisfazione era derivata dai documenti allegati alla memoria difensiva dell’Amministrazione, i quali avevano reso disponibile alla parte istante la documentazione originariamente richiesta.
Il Collegio ha pertanto preso atto che, venuta meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta, non vi era più alcunché da provvedere sull’istanza infraprocessuale. La declaratoria di non luogo a provvedere consegue logicamente alla cessazione dell’interesse strumentale che sorreggeva la specifica richiesta, restando assorbita ogni questione concernente il merito dell’originaria istanza di accesso.
Quanto alle spese della fase incidentale, il Tribunale ne ha disposto la valutazione complessiva nella sentenza che definirà il giudizio di merito, in ragione del carattere accessorio e strumentale dell’incidente processuale rispetto alla controversia principale. La scelta di rimettere la regolamentazione delle spese al momento della pronuncia definitiva consente di evitare duplicazioni e di valutare l’intero esito del giudizio in modo unitario.
La pronuncia in commento conferma che, nell’ambito del processo amministrativo, la definizione dell’istanza di accesso proposta ex art. 116 c.p.a. può essere evitata quando la pubblica amministrazione, nel corso del giudizio, faccia venire meno l’interesse alla decisione mediante l’ostensione spontanea dei documenti richiesti.
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Nota della Redazione
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