Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2091 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla Carta elettronica del docente, accertato con sentenza passata in giudicato, è tutelato in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. Ove permanga l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 fino al 2022/2023, con condanna al relativo accredito di € 3.000,00.
Dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di legge, la ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata ottemperanza dell’amministrazione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria, e che la relativa notifica ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha poi rilevato che le statuizioni contenute nel dispositivo non avevano ricevuto esecuzione per la mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati e per l’importo dovuto.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa nei limiti illustrati, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’importo di € 3.000,00 entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, chiamato a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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