Revocazione per errore di fatto e interessi moratori nel giudizio di ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 287 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 c.p.a., la statuizione del giudice dell’ottemperanza che qualifica come legali, ex artt. 1224 e 1284 c.c., gli interessi dovuti in forza di un titolo monitorio che, unitamente alla domanda, espressamente prevede gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. L’erronea percezione del contenuto del ricorso e del decreto ingiuntivo, non involgendo un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato, è decisiva e impone la rescissione parziale nei soli limiti della parte impugnata e di quelle strettamente connesse. La regola dell’art. 1194 c.c. sull’imputazione dei pagamenti agli interessi prima che al capitale opera anche davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ma non modifica la natura degli interessi dovuti, che restano quelli previsti dal titolo.
Il Fatto
Una società propone ricorso per revocazione avverso una decisione del giudice amministrativo d’appello resa in ottemperanza a una sentenza del T.A.R., in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.. La sentenza impugnata aveva affermato che, in assenza di diversa previsione desumibile dal giudicato, la pretesa della parte di imputare agli interessi le somme derivanti da un decreto ingiuntivo, in sede di residuo pagamento, andava riferita agli interessi legali ex artt. 1224 e 1284 c.c.
La ricorrente deduce che tale statuizione poggia su un errore di fatto, perché il procedimento monitorio aveva espressamente richiesto e visto riconoscere gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, come confermato dalla stessa proposta dell’ente debitore. Il Comune evocato non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il motivo unico. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: la revocazione richiede un errore di percezione o una mera svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultato invece in modo incontestabile escluso o accertato dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso già deciso.
La Corte ricostruisce il contenuto della domanda monitoria e del decreto ingiuntivo. Dalla lettura congiunta emerge che il titolo prevedeva gli interessi come da domanda, e che la domanda richiedeva gli interessi di mora nella misura del d.lgs. n. 231/2002. L’affermazione secondo cui tali interessi sarebbero applicabili solo in presenza di espressa previsione del giudicato, nella specie ritenuta assente, si risolve dunque in un mero errore di percezione, per quanto espresso in forma incidentale, dotato di rilevanza decisoria.
Superata la fase rescindente, il Collegio procede a quella rescissoria. Il provvedimento impugnato è annullato nella sola parte in cui qualifica gli interessi come legali anziché moratori. L’accoglimento parziale comporta la rescissione dei soli profili impugnati e di quelli strettamente connessi, essendosi formato il giudicato sulle restanti parti. Resta fermo il decisum sull’esatta esecuzione del decreto ingiuntivo e sull’applicazione dell’art. 1194 c.c. all’imputazione dei pagamenti.
Ne segue il riconoscimento, in luogo della statuizione revocata, degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulla somma ingiunta. Le spese del giudizio sono interamente compensate fra le parti, restando ferme quelle già liquidate nel giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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