Prescrizione decennale del diritto alla cessione delle aree a standard nelle convenzioni urbanistiche (TAR Marche n. 935 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine di validità di una convenzione urbanistica non determina l’estinzione delle obbligazioni in essa contenute, ma segna il momento da cui inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. per l’esercizio dell’azione di adempimento. Ne consegue che il diritto dell’amministrazione comunale a ottenere la cessione gratuita delle aree a destinazione pubblica si prescrive decorsi dieci anni dalla scadenza della convenzione, senza che rilevi la successiva maturazione dell’agibilità o l’effettivo completamento delle opere. L’obbligazione di cessione, una volta scaduto il termine convenzionale, diviene immediatamente esigibile e il suo mancato esercizio entro il decennio successivo determina l’estinzione del diritto, non essendo ammessa deroga al principio di ordine pubblico di cui all’art. 2934 cod. civ.
Il Fatto
Una società edile, proprietaria di un’area ricompresa in un piano particolareggiato, aveva stipulato nel 1995 una convenzione urbanistica con il Comune, impegnandosi a realizzare un parcheggio pubblico e altre opere di urbanizzazione, nonché a trasferire gratuitamente all’ente le aree a destinazione pubblica. A garanzia degli obblighi era stata prestata una fideiussione. Pur avendo completato le opere e nonostante la consegna materiale e l’uso pubblico del parcheggio fossero pacifici sin dal 2004, il Comune non aveva mai proceduto al formale trasferimento della proprietà dell’area.
La ricorrente, succeduta al proprietario originario, ha quindi chiesto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto del Comune alla cessione dell’area e, in subordine, ex art. 2932 cod. civ., la pronuncia costitutiva del trasferimento con il conseguente svincolo della fideiussione. Si è costituito anche il condominio confinante, quale interventore ad opponendum, contestando le domande attoree.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile e stralciato la memoria di replica del Comune, depositata oltre il termine di trenta giorni dall’udienza, rilevando che la stessa conteneva, in sostanza, la prima compiuta difesa nel merito sulla questione della prescrizione, in violazione dell’art. 73 cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo, ritenendo che la convenzione, sottoscritta nel 1995, avesse durata massima decennale ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge n. 1150/1942, con scadenza nel 2005. Da tale momento, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, doveva ritenersi iniziato il decorso del termine di prescrizione decennale per l’esercizio dell’azione di adempimento da parte dell’amministrazione. Il ricorso, proposto nel marzo 2022, era quindi successivo alla maturazione della prescrizione, ormai definitivamente spirata.
Il TAR ha condiviso l’impostazione secondo cui la scadenza della convenzione riguarda l’efficacia del regime urbanistico e non gli effetti obbligatori tra le parti, con la conseguenza che le obbligazioni divengono esigibili proprio con la scadenza e da quel momento decorre il termine decennale. Tale ricostruzione è stata ritenuta più coerente con il principio di legalità, fondamento e limite dell’attività amministrativa anche quando esercitata con strumenti consensuali, sicché non è possibile derogare al principio di ordine pubblico di cui all’art. 2934 cod. civ., secondo cui non sono soggetti a prescrizione solo i diritti indicati dalla legge.
Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente all’accertamento dell’intervenuta prescrizione, con condanna del Comune alle spese di lite e compensazione delle altre, mentre la domanda subordinata è rimasta assorbita.
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Nota della Redazione
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