Ottemperanza e giudicato per Carta docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 7592 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma deve limitarsi a verificare l’inadempimento dell’amministrazione. Costituisce inadempimento l’omessa esecuzione, nel termine di legge, di una sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione a riconoscere un beneficio economico. L’amministrazione che non fornisce chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza non assolve all’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare applicazione alla statuizione.

Non avendo l’amministrazione ottemperato al dictum giudiziale, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inerzia del Ministero. L’amministrazione si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in merito all’esecuzione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del Tribunale di Tivoli era passata in giudicato, era stata notificata ai fini esecutivi e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla mancata esecuzione del giudicato. Tale silenzio è stato interpretato come ammissione dell’inadempimento, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice ha quindi sottolineato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendosi limitare il giudice a garantire l’effettività della tutela. L’accertamento dell’inadempimento ha condotto all’accoglimento del ricorso, con la conseguente condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni.

Il TAR ha, infine, disposto la nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, subordinando l’attivazione del commissario alla richiesta del ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *