Illegittimo il diniego di accesso agli atti del condominio (TAR Lazio n. 7124 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e gli importi dovuti, non costituisce esercizio di potere autoritativo ma attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di margini di discrezionalità. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto la debenza delle relative somme coinvolge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La mancata impugnazione degli atti regionali comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava innanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e la successiva determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano. L’impugnativa riguardava altresì le linee guida ministeriali e ulteriori atti presupposti. La società deduceva plurimi vizi di legittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del cosiddetto payback.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui risultava impugnata la determinazione dirigenziale regionale recante l’approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici e dei relativi importi, nonché le determinazioni delle ASL di certificazione dei dati di costo. In particolare, ha precisato che il provvedimento regionale adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 non è espressione di potere autoritativo, ma costituisce un’attività meramente tecnico-ricognitiva e riepilogativa.
La Regione, infatti, non determina il tetto di spesa regionale, né certifica il superamento dello stesso, competenze riservate allo Stato. Si limita a porre lo scostamento già certificato con decreto ministeriale a carico delle aziende fornitrici, applicando una percentuale fissata dalla legge e calcolando matematicamente il fatturato di ciascuna impresa. Tale attività è integralmente vincolata, senza alcuna discrezionalità amministrativa o tecnica.
Ne consegue che, a fronte di tale attività, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa da cui deriva, da un lato, un obbligo di pagamento e, dall’altro, un diritto soggettivo al corretto calcolo degli importi. La situazione giuridica vantata dalla ricorrente non è intermediata dal potere amministrativo ma deriva direttamente dalla normativa legislativa. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti attività vincolata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, per quanto attiene gli atti generali impugnati, il ricorso è stato invece rigettato con motivazione conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e alle precedenti pronunce del TAR Lazio. Il sistema del payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria. Esclusa la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, in quanto le imprese erano edotte sin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo di ripiano. Esclusa altresì la natura regolamentare delle linee guida ministeriali, non soggette al parere del Consiglio di Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.