Convenzione urbanistica: cessione coattiva delle opere e rigetto del danno (TAR Marche n. 432 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di convenzioni urbanistiche, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f), cod. proc. amm., rientrando tali accordi nel genus degli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo e nella materia urbanistica ed edilizia. L’azione di cui all’art. 2932 cod. civ. è esperibile dalla pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione dell’obbligo di cessione assunto dal privato con la convenzione. Fra il contributo di urbanizzazione e la monetizzazione sostitutiva della cessione di aree a standard sussiste una profonda diversità di fini, senza alcuna giustificazione a scomputare dai primi l’importo della seconda. La domanda risarcitoria esige la prova dell’an e del quantum: in difetto di un principio di prova non è possibile ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
Un Comune ha approvato un piano di recupero di iniziativa privata e stipulato con una società una convenzione urbanistica del 2009, con cui l’impresa si obbligava a realizzare, a proprie spese, opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a cederle all’Ente, in cambio del rilascio dei titoli edilizi e dello scomputo degli oneri. Una successiva variante, legata al “piano casa” regionale, ha comportato standards aggiuntivi, che la società si è impegnata a monetizzare con una convenzione integrativa del 2010.
Realizzate le opere e collaudatele nel 2015, la società non ha mai provveduto alla cessione. Il Comune, escussa la polizza a garanzia della monetizzazione, ha agito davanti al TAR per l’accertamento dell’inadempimento, la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e il risarcimento del danno. Il Comune contesta anche la cessione a terzi di un’area e il mancato frazionamento di una porzione di marciapiede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma innanzitutto la propria giurisdizione esclusiva. L’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. devolve al giudice amministrativo le controversie sulla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento; la successiva lett. f) attrae alla medesima giurisdizione la materia urbanistica ed edilizia in tutti gli aspetti dell’uso del territorio. Le convenzioni urbanistiche rientrano nel genus degli accordi sostitutivi.
Nel merito, il ricorso è accolto. La convenzione del 2009 e quella integrativa del 2010 danno vita a obbligazioni distinte: la cessione delle opere scomputate dagli oneri e la monetizzazione degli standards aggiuntivi da “piano casa”. A ciascuna corrisponde una diversa polizza fideiussoria. Escussa quella relativa alla monetizzazione, resta inadempiuta la prima, garantita da altra polizza. La Corte ribadisce che fra oneri di urbanizzazione e monetizzazione di aree standard vi è una profonda diversità di fini, non essendo ammissibile alcuno scomputo.
Il Comune ha provato la fonte negoziale del diritto e l’inadempimento; la società non ha dimostrato il fatto estintivo dell’adempimento, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’offerta di stipula della società era in realtà condizionata al rilascio di entrambe le polizze, e il rifiuto del Comune è stato legittimo.
Accertato l’inadempimento, il Collegio accoglie la domanda costitutiva: l’azione ex art. 2932 cod. civ. è ammissibile in ogni ipotesi in cui sorga l’obbligo di prestare il consenso, anche da fatto o atto ex lege, e pacificamente si applica agli obblighi convenzionali. Dispone quindi il trasferimento coattivo e gratuito delle aree a parcheggio e marciapiede e del locale destinato ad attrezzature comuni.
Rigettata invece la domanda risarcitoria. Il Comune ha omesso di provare l’an e il quantum del pregiudizio da mancata locazione; in assenza di un principio di prova non è invocabile la valutazione equitativa, che presuppone l’impossibilità di provare il preciso ammontare. Le spese sono compensate per un terzo e poste a carico della società per i restanti due terzi.
Nota della Redazione
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