Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica del docente (TAR Calabria n. 485 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione condannata con sentenza passata in giudicato a consentire al docente la fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione deve dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato. Il giudice amministrativo nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. I compensi e le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha chiesto al TAR Calabria l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirle di usufruire, per gli anni scolastici indicati, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, previa disapplicazione dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione, è passata in giudicato e il relativo termine di moratoria è decorso senza che il Ministero abbia dato esecuzione. La ricorrente ha quindi attivato il giudizio di ottemperanza, non costituendosi l’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il titolo giudiziale e ne verifica l’idoneità a fondare l’azione. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata via posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato come da attestazione. Il dato rilevante è il perdurante inadempimento dell’amministrazione.

Decorso il termine di moratoria senza esecuzione, il Collegio ritiene fondato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve pertanto eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione di ottemperanza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Sul regime delle spese dell’attività commissariale, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo gli arresti richiamati del TAR Calabria, Sez. I, n. 757 del 2025 e del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1499 del 2025. Compensi e spese restano così a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è dunque accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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