Payback dispositivi medici: natura di contributo di solidarietà e giurisdizione ordinaria sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 11879 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce un contributo di solidarietà rientrante nell’alveo delle prestazioni imposte ex art. 23 Cost., ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e del principio di capacità contributiva. La sua applicazione non è retroattiva, essendo il sistema del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano noto alle imprese sin dal 2015. I provvedimenti regionali di riparto degli oneri, adottati ex art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, integrano attività vincolata e meramente ricognitiva, instaurando un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale: la relativa controversia, involgendo un diritto soggettivo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determina della Regione Puglia n. 10 del 2022 e gli atti conseguenti, con cui è stato attribuito alle aziende fornitrici l’onere di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 che hanno certificato lo scostamento e adottato le linee guida. Con sette motivi, la ricorrente ha dedotto vizi propri e derivati dei provvedimenti, illegittimità costituzionale della normativa sul payback, violazione dei principi di capacità contributiva, di affidamento e di neutralità IVA. Le amministrazioni statali resistenti hanno eccepito l’infondatezza del gravame e il difetto di legittimazione passiva della Conferenza Stato-Regioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente, autrice di atti rilevanti nel procedimento, e ha rigettato l’istanza di sospensione: l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1589 del 2026, rimettendo alla Corte costituzionale questioni sul “Fondo per il governo dei dispositivi medici”, riguarda misura distinta e ulteriore rispetto al payback in esame.
Nel merito, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo di solidarietà ex art. 23 Cost., dotato di carattere ragionevole e proporzionato e rispettoso della riserva di legge, avendo la disciplina individuato soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure. La Corte ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività, essendo il meccanismo noto alle imprese sin dal 2015, e dell’affidamento, non essendo innovato l’aspetto sostanziale dallo ius superveniens del 2022. Tali argomentazioni, condivise, confutano anche le censure fondate sulla Carta di Nizza e sulla CEDU.
Il Collegio ha quindi ritenuto non irragionevole la scelta di corresponsabilizzare le imprese, che traggono remunerazione dalle forniture pubbliche, né discriminatoria la misura, proporzionata al fatturato. Ha escluso la lesione dell’art. 53 Cost., essendo il presupposto applicativo rilevato sul fatturato al lordo dell’IVA, e la violazione del principio di neutralità IVA, alla luce del meccanismo di detrazione dell’imposta dall’ammontare dei versamenti. Ha infine reputato infondate le censure sulla mancata differenziazione dei tetti regionali, risultando la scelta uniforme del 4,4% ragionevole, e sulla contabilizzazione dei servizi accessori nella voce “BA0210”, rimessa alla corretta fatturazione delle imprese.
Quanto ai provvedimenti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevato d’ufficio. L’attività delle Regioni ex art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 è interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità: la Regione si limita a verificare la documentazione contabile, a definire l’elenco delle aziende e a imporre il pagamento di una quota già determinata a monte. Si instaura così un rapporto obbligatorio, “a valle” del potere autoritativo, in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo, con conseguente giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
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Nota della Redazione
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