Risarcimento per lesione di interessi legittimi oppositivi: escluso per mancanza di titolo abilitativo e nesso causale (TAR Abruzzo n. 199 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per lesione di un interesse legittimo oppositivo, conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo, richiede la prova dell’ingiustizia del danno e del nesso causale. Non è sufficiente la mera illegittimità formale dell’atto, ma occorre un quid pluris consistente nella dimostrazione che l’amministrazione abbia agito con negligenza inescusabile. L’attività esercitata in carenza del prescritto titolo abilitativo non integra un bene della vita meritevole di tutela risarcitoria.
Il Fatto
Una società cooperativa, titolare di un bioagriturismo e di invasi per la pesca sportiva in un’area protetta, impugnava l’ordinanza sindacale che ne aveva disposto l’immediata interruzione dell’attività. Il provvedimento era stato annullato in sede di ricorso straordinario, riconoscendone l’illegittimità per vizi procedimentali. In seguito alla declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, la società riassumeva il giudizio dinanzi al TAR, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’atto annullato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria, rilevando che la posizione della società non fosse assistita da un titolo abilitativo completo. Le autorizzazioni agrituristiche e i certificati di idoneità erano atti meramente ricognitivi e non potevano sostituire la licenza prescritta dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per la gestione di un impianto di pesca sportiva, né autorizzavano l’introduzione di specie ittiche alloctone in un’area protetta.
Il Collegio ha inoltre escluso il nesso di causalità tra l’ordinanza sindacale e il danno, emergendo dagli atti che la società aveva spontaneamente sospeso l’attività già prima dell’adozione del provvedimento, in esecuzione del parere negativo del Comitato VIA. L’ordinanza aveva quindi cristallizzato una situazione di fatto preesistente, non originata dall’amministrazione comunale.
Quanto all’elemento soggettivo, l’illegittimità formale dell’atto non è sufficiente a configurare la colpa dell’amministrazione, dovendo sussistere un comportamento connotato da negligenza inescusabile. Il Sindaco aveva agito in un contesto di vincolo procedimentale, sulla base di pareri tecnici univoci e vincolanti, senza margini di discrezionalità.
La carenza del titolo abilitativo ha infine escluso l’ingiustizia del danno, non essendo la posizione della società qualificabile come bene della vita già acquisito al proprio patrimonio. Il parere del Consiglio di Stato, pur annullando il provvedimento, non aveva accertato la conformità dell’attività alla normativa di settore.
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Nota della Redazione
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