Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1186 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, con la conseguenza che è esperibile il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001, va accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme dovute, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, e nomina commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Al commissario non spetta compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto veniva notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. Il titolo era munito di formula esecutiva e non risultava opposto.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Sussiste dunque il presupposto per l’azione di ottemperanza.

Il giudice verifica poi il decorso dei termini previsti dalla normativa speciale. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è trascorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. Il ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e le modalità di riscossione prescelte, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, L. n. 89/2001.

Nel merito il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Sul punto richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), L. n. 208/2015, escludendo un compenso specifico per il commissario.

Segue la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese successive al decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022, liquidando le spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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