Destituzione del poliziotto e autonomia della valutazione disciplinare rispetto al giudicato penale (TAR Toscana n. 1186 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di condanna vincola l’amministrazione e il giudice amministrativo quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’attribuzione della condotta all’imputato, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., ma non vincola l’apprezzamento dei fatti e delle condotte ai fini disciplinari. La scelta della sanzione costituisce espressione di ampio potere discrezionale, connotato da una considerevole componente di merito amministrativo, e sfugge al sindacato di legittimità salvo travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o contraddittorietà. L’assenza di precedenti disciplinari e la condotta di servizio positiva costituiscono un dato fisiologico e non indicativo di speciali meriti, non incompatibile con la destituzione. Il termine complessivo per concludere il procedimento disciplinare è pari a duecentosettanta giorni, risultante dalla sommatoria dei termini previsti dall’art. 9, comma 2, legge n. 19/1990 e dall’art. 5, comma 4, legge n. 97/2001; quelli intermedi previsti dagli artt. 19, 20 e 21 d.P.R. n. 737/1981 hanno carattere ordinatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, già agente scelto della Polizia di Stato, impugna il decreto del Capo della Polizia del 29 luglio 2020 che ne ha disposto la destituzione all’esito del procedimento disciplinare avviato dopo il passaggio in giudicato della condanna penale per rapina e sequestro di persona. La pena è stata rideterminata dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni.
Il ricorrente deduce cinque motivi: tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento, errata individuazione della disciplina applicabile, difetto di motivazione e indebito automatismo rispetto alla condanna penale, mancata valorizzazione della condotta complessiva, disparità di trattamento rispetto a un collega sanzionato con la sola sospensione dal servizio. La domanda cautelare è stata respinta; la causa è stata decisa nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la doglianza sulla tempestività. L’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 àncora l’avvio del procedimento alla conoscenza qualificata che l’amministrazione abbia della sentenza penale, non alla sua pubblicazione in senso stretto. La contestazione degli addebiti è comunque intervenuta a tredici giorni dalla pubblicazione del dispositivo della Cassazione, così rispettando ogni termine invocabile, compresi quelli dell’art. 9, comma 2, legge n. 19/1990 e dell’art. 5, comma 4, legge n. 97/2001. I termini intermedi degli artt. 19, 20 e 21 d.P.R. n. 737/1981 hanno carattere ordinatorio; per la conclusione vale il termine massimo complessivo di duecentosettanta giorni, nella specie rispettato.
Quanto al merito, il Tribunale esclude che l’amministrazione fosse tenuta a un’istruttoria autonoma rispetto agli atti del rito abbreviato, scelta processuale che ha peraltro giovato al ricorrente. Il giudicato penale vincola sull’accertamento del fatto e dell’attribuzione, mentre resta libero l’apprezzamento disciplinare. La scelta della sanzione rientra nel merito amministrativo, sindacabile solo per i vizi classici: travisamento, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 1724 del 2023, n. 4858 del 2022 e n. 8740 del 2021.
I fatti — rapina e sequestro con lesioni, commessi in servizio simulando un controllo — sono di estrema gravità e congruamente sussunti nell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981. L’art. 13 impone di considerare attenuanti, precedenti e anzianità, ma l’assenza di precedenti e la buona condotta di carriera non impediscono il giudizio di riprovazione né la scelta espulsiva, tanto più che la stessa norma esige maggiore rigore per le mancanze commesse in servizio.
Infine, la disparità di trattamento non sussiste: il diverso livello di responsabilità del collega, il suo ruolo marginale e la valorizzazione dello stato di servizio configurano situazioni di fatto non identiche, presupposto indefettibile perché il vizio sia configurabile, come ricordato da Cons. Stato n. 7554 del 2024 e n. 6896 del 2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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