Accesso difensivo e vicinitas: prevalenza sull’opposizione del controinteressato (TAR Lombardia n. 1941 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di vicinitas tra il proprietario istante e il fondo oggetto dell’intervento edilizio del confinante integra, di per sé, un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere. Tale posizione è qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. L’accesso richiesto assume natura difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, risultando il criterio della necessità per la cura o la difesa di un interesse giuridico tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza dei terzi. L’opposizione del controinteressato ex art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 non esonera l’amministrazione dal valutare autonomamente la fondatezza dell’istanza, potendo essa consentire l’accesso anche in contrasto con detta opposizione, con eventuale oscuramento dei dati personali. Restrizioni fondate su ragioni di riservatezza genericamente enunciate sono incompatibili con il principio di effettività della tutela ex art. 24 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un’unità immobiliare confinante con un fabbricato oggetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetria, chiedeva al Comune di accedere agli atti del procedimento conclusosi con il rilascio del titolo edilizio in favore della controinteressata. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare il rispetto delle distanze legali tra fabbricati e, più in generale, di difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.
La controinteressata proponeva opposizione ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006. Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, si perfezionava il silenzio-rigetto ex art. 25, comma 4, cod. proc. amm. La ricorrente impugnava quindi il diniego implicito davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento che la vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante. Si tratta di posizione qualificata e differenziata, perché ancorata a uno specifico intervento assentito e non a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
Il TAR qualifica l’istanza come accesso difensivo, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 9365 del 31 ottobre 2023, secondo cui esso trascende la dimensione partecipativa e la logica della trasparenza, essendo funzionale alla necessità di curare o difendere un bene-interesse giuridicamente rilevante. Richiama altresì Cons. Stato, Sez. VI, n. 1154 dell’8 febbraio 2021, che estende l’accesso difensivo alle pertinenze utili a dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche, anche fuori dal processo e in una lite tra privati.
Nel caso concreto il Collegio ravvisa il necessario rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica tutelata: gli atti consentono di acquisire elementi di potenziale contrasto tra l’intervento assentito e la sfera giuridica dell’istante. L’opposizione della controinteressata, invece, non evidenzia specifiche e concrete ragioni di riservatezza ostative all’ostensione.
Il TAR afferma quindi che all’amministrazione non è sufficiente motivare il rifiuto, o lasciar perfezionare il silenzio, sul solo presupposto dell’opposizione del terzo: la normativa rimette sempre all’amministrazione il potere di valutare la fondatezza della richiesta, anche in contrasto con l’opposizione, e di consentire l’accesso omettendo eventuali dati personali dei terzi. Nel bilanciamento con l’art. 24, comma 7, opera il criterio della necessità, tendenzialmente prevalente sulla riservatezza, salvo il diverso regime dei dati sensibili e sensibilissimi ex art. 60 del d.lgs. n. 196/2003. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ostensione entro trenta giorni e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.