L’ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo non opposto è azione esperibile avanti al giudice amministrativo (TAR Molise n. 114 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha efficacia di cosa giudicata e rientra tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., esperibili con il ricorso per ottemperanza. L’azione è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997 dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventualità di una persistente inottemperanza.
Il Fatto
Un dirigente medico del S.S.N. aveva ottenuto, a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato, la rideterminazione del fondo di risultato. Non avendo ricevuto il pagamento, l’interessato aveva ottenuto dal Tribunale di Larino un decreto ingiuntivo nei confronti della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, divenuto esecutivo per mancata opposizione. Poiché l’amministrazione era rimasta inerte nonostante le diffide e la notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ravvisato l’ammissibilità del ricorso, in quanto il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo costituisce titolo equiparato alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e ha ritenuto decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
Nel merito, il Collegio ha accertato l’inadempimento del Commissario liquidatore, non essendo stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l’avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo nel termine di sessanta giorni, corrispondendo le somme dovute, gli interessi e le spese della procedura monitoria.
In considerazione del perdurante inadempimento e a garanzia dell’effettività della tutela, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’A.S.RE.M., che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine concesso all’amministrazione, provvedendo all’esecuzione nel successivo termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha infine ritenuto di non riconoscere la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la nomina del commissario ad acta, salva la possibilità di una diversa valutazione su istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice.
Nota della Redazione
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