Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e no alla penalità di mora (TAR Calabria n. 461 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando le oggettive difficoltà organizzative degli uffici dell’amministrazione inadempiente rendano l’inadempimento non imputabile a una condotta consapevolmente elusiva del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Locri – Sez. Lavoro n. 911/2024 del 9.8.2024. Con quella decisione il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
La ricorrente ha chiesto anche il pagamento della cd. penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero e gli uffici scolastici si sono costituiti con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27.05.2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva, in via preliminare, che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato in data 14.8.2024. Rispetto a tale titolo è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza. Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto: va dichiarata l’inottemperanza del Ministero resistente, cui si assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Tribunale rigetta invece la domanda di pagamento della penalità di mora, in ragione delle note difficoltà in cui versano gli uffici del Ministero che si occupano degli accrediti del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Su eventuali richieste di proroga del termine si delega fin d’ora il magistrato relatore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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