Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’ottemperanza (TAR Molise n. 113 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. L’azione è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, erede di un dirigente medico del S.S.N., esponeva che il giudice del lavoro aveva accertato il diritto alla rideterminazione del fondo di risultato e che, dopo alterne vicende giudiziali, la Cassazione aveva rigettato il ricorso dell’ente debitore. L’Amministrazione, pur avendo riconosciuto il debito con proprie deliberazioni, non provvedeva al pagamento.
Ottenuto dal Tribunale di Larino un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, il creditore notificava il titolo in forma esecutiva alla Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, la quale tuttavia ometteva di corrispondere le somme. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, ravvisando i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto ingiuntivo esecutivo, ha chiarito il Collegio, costituisce titolo idoneo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., essendo ormai definitivo e non opposto, con conseguente equiparazione alle sentenze passate in giudicato.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha ritenuto decorso il periodo di attesa di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale dell’ente, decorso il quale l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al provvedimento senza poter opporre ulteriori rinvii.
Nel merito, il ricorso è stato accolto per la fondatezza della pretesa, atteso che l’Amministrazione, pur regolarmente intimata, non aveva fornito alcuna prova dell’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento imposto dal titolo esecutivo.
Il Collegio ha ordinato all’ente di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., riservando la relativa valutazione all’eventuale mancata collaborazione dell’Amministrazione all’attività del commissario.
Nota della Redazione
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