Ottemperanza al giudicato e astreinte nel ritardo della P.A. (TAR Veneto n. 882 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, nominando ove occorra il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è applicabile in via automatica: il giudice deve verificare in concreto i presupposti e graduarne l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico costituiscono ragioni ostative che, in quanto fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., legittimano il diniego dell’astreinte nei confronti del debitore pubblico.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.
Poiché l’Amministrazione non ha eseguito spontaneamente la pronuncia, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito stabilito e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e che sia ancora inadempiente. Il Ministero va pertanto condannato a eseguire il giudicato, costituendo la carta elettronica e accreditando la somma determinata nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso infruttuosamente il termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e con ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è previsto alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15/2014, secondo cui le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive rilevano nella verifica dei presupposti e nella graduazione dell’importo. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative.
Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità di mora. Tali ragioni, come già affermato dal giudice amministrativo, assumono rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori. La domanda di astreinte non è quindi accolta, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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