Estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la sospensione processuale (TAR Lazio n. 5369 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del processo amministrativo, la prosecuzione del giudizio richiede la presentazione di istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. La mancata attivazione delle parti nel predetto termine determina l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., dichiarabile anche d’ufficio dal giudice. L’onere di impulso processuale grava su entrambe le parti, senza che possa supplirsi alla loro inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la mancata ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2023/24, contestando la legittimità di numerosi atti amministrativi generali concernenti le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la formazione delle graduatorie.

In pendenza del giudizio, il Collegio, con ordinanza n. 4670/2024, disponeva la sospensione del processo ex artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione di un’analoga questione pendente dinanzi al Consiglio di Stato, onerando le parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa decisione.

La Motivazione della Corte

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, che definiva la questione pregiudiziale, veniva pubblicata il 4 ottobre 2024. Nonostante l’avviso di fissazione d’ufficio dell’udienza dell’11 marzo 2026, il Tribunale rilevava che nessuna delle parti aveva presentato l’istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.

La norma richiamata stabilisce che, in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. L’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. dispone a sua volta che il giudice dichiara l’estinzione del giudizio se, nei casi previsti dal codice, lo stesso non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.

Il Collegio ha precisato che la ripresa del processo sospeso richiede l’impulso di una delle parti interessate alla definizione della controversia: in assenza di tale attivazione nel termine perentorio, il processo va incontro ad estinzione, senza che l’iniziativa d’ufficio del giudice possa surrogare la loro inerzia. Tale evenienza si è verificata nel caso di specie, essendo decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rituale prosecuzione ex art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., compensando le spese di lite in ragione dell’esito in rito del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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