Porto di fucile e guida in stato di ebbrezza con giudizio prognostico (TAR Veneto n. 884 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi: l’autorizzazione è eccezione al generale divieto di detenzione e presuppone specifici requisiti positivi e l’assenza di elementi anche solo potenzialmente sintomatici di rischio. Il potere esercitato dall’autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è connotato da ampia discrezionalità, con prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica su quello del privato, specie quando l’uso dell’arma sia di natura ricreativa o sportiva. Il giudizio di affidabilità si fonda su un apprezzamento prognostico secondo il criterio del “più probabile che non”, non richiedendo la certezza propria dell’accertamento penale: ne deriva che anche un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, pur conclusosi con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, può giustificare il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2019 la licenza di porto di fucile ad uso caccia. Nel 2024 ha chiesto il rinnovo, ma il Questore di Vicenza ha respinto l’istanza con provvedimento motivato su un episodio di guida in stato di ebbrezza, per il quale era stato instaurato un procedimento penale ex art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, definito con sentenza di assoluzione perché il fatto non è punibile in considerazione della particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Veneto, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 t.u.l.p.s., eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e sproporzionalità, oltre alla violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione e mancata valutazione delle memorie difensive. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e l’autorizzazione è concessa solo in presenza di presupposti positivi e in assenza di elementi di rischio (Cons. Stato, Sez. III, n. 3759 del 2020). Il potere esercitato ha natura preventiva e cautelare, finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e non sanzionatoria.

Ne discende che la valutazione dell’autorità è connotata da ampia discrezionalità e implica un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, da compiersi alla luce di tutti gli elementi rilevanti; l’interesse pubblico alla sicurezza prevale su quello del privato, soprattutto quando l’uso dell’arma sia collegato ad attività ricreative o sportive (Cons. Stato, Sez. III, n. 3738 del 2023). Il giudizio si fonda su un apprezzamento probabilistico secondo il criterio del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza dell’accertamento penale.

Su queste basi il diniego resiste al vaglio di legittimità. La Questura ha ancorato il giudizio negativo alla condotta di guida in stato di ebbrezza, espressiva di scarsa capacità di autodominio e idonea a fondare argomenti prognostici negativi, pur trattandosi di condotta che non implica l’uso delle armi. Anche un singolo episodio è indice significativo di carenze nell’autocontrollo e nel senso di responsabilità, elementi essenziali per l’uso sicuro delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3738 del 2023).

Non rileva l’assenza di un accertato abuso abituale di alcolici, poiché il giudizio demandato all’autorità non si esaurisce nella verifica dell’idoneità psico-fisica, ma implica una più ampia valutazione discrezionale della complessiva affidabilità (Cons. Stato, Sez. III, n. 11540 del 2022). Parimenti infondata è la censura sugli esiti del procedimento penale: la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non preclude di valorizzare il fatto storico nella sua oggettività ai fini del giudizio prognostico, poiché la valutazione amministrativa si distingue da quella penale per finalità e presupposti (TAR Piemonte, Sez. III, n. 721 del 2023; TAR Umbria, Sez. I, n. 832 del 2022).

Quanto alle garanzie partecipative, il provvedimento ha preso in considerazione le osservazioni del ricorrente, esplicitando le ragioni della mancata condivisione: il contraddittorio è stato correttamente instaurato e non sussiste il dedotto difetto di motivazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda, ferma restando la possibilità di ripresentare l’istanza decorso un congruo lasso di tempo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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