Ricorso per ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente (TAR Piemonte n. 1395 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma il relativo accertamento non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: esso è diretto soltanto a consentire il soddisfacimento della pretesa, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo verificarsi misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo l’art. 1283 cod. civ. e le disposizioni applicabili. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 624/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.000,00. La decisione era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata all’Amministrazione.
Non essendo stata soddisfatta la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna dell’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, trovando fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale ha però precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali: per questa ragione l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo l’art. 1283 cod. civ. e i parametri di legge.
Il Collegio ha altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge e degli ulteriori oneri. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura stereotipata della materia, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.; la Segreteria è stata mandata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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