Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sul permesso di soggiorno famit (TAR Piemonte n. 1377 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano, disciplinato dall’art. 23, comma 1-bis, d.lgs. n. 30/2007. L’inerzia dell’Amministrazione, protratta nonostante i solleciti, integra la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il giudice ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio e, in caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta perché provveda in sostituzione. La questione è devoluta alla giurisprudenza amministrativa ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario.

Il Fatto

Con la sentenza n. 4956/2025, pubblicata il 17 novembre 2025, il Tribunale di Torino aveva riconosciuto, in accoglimento del ricorso, il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano, ex art. 23, comma 1-bis, d.lgs. n. 30/2007. La sentenza non era stata appellata ed era passata in giudicato.

Nonostante i solleciti inoltrati, la Questura non aveva posto in essere alcun atto attuativo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario, denunciandone la mancata esecuzione. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando innanzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un giudicato e la sua mancata esecuzione.

Il Tribunale ha rilevato che la Questura resistente non ha dato esecuzione alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza. A fronte dell’accertamento del diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano, non consta che l’Amministrazione abbia posto in essere alcun atto attuativo.

L’inerzia, protratta nonostante i solleciti, integra la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando alla Questura di dare esecuzione alla sentenza, rilasciando il permesso di soggiorno entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.

In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, il Prefetto di Torino, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Il Collegio ha inoltre confermato l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e posto a carico dell’Amministrazione soccombente il rimborso degli oneri anticipati, in applicazione dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002. Gli onorari del difensore sono stati liquidati ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile, con dimidiazione ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, in misura pari a euro 1.806,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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