Carta docente al supplente annuale: ottemperanza con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 450 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accoglie la domanda di riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è suscettibile di esecuzione forzata e di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione che, pur avendo liquidato le spese legali, rimane inerte sul pagamento del capitale, non può opporsi alla nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo, con termine assegnato per l’adempimento e senza compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico della struttura debitrice.
Il Fatto
Un docente, in servizio presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, aveva adito il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”. Il giudice del lavoro, con sentenza divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione, da corrispondersi secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.P.C.M. 28 novembre 2016.
L’Amministrazione, pur avendo provveduto al pagamento delle spese legali, non aveva dato esecuzione al giudicato sul capitale. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, intervenuta in una controversia in materia di pubblico impiego, ha natura di giudicato e, in quanto tale, è idonea a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La competenza del TAR deriva dall’assoggettamento dell’Amministrazione al potere sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, che può intervenire per garantire la piena esecuzione della decisione.
Nel caso di specie, la parziale ottemperanza intervenuta — limitata alla liquidazione delle spese legali — non integra l’adempimento integrale dell’obbligo. L’Amministrazione, pur avendo dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione del pagamento, non ha fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Tale inerzia legittima l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Il Collegio nomina quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato. Non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR accoglie pertanto il ricorso e dispone l’ottemperanza in via sostitutiva.
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Nota della Redazione
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