Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 957 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione. Il ricorso fondato su titolo avente efficacia di giudicato è accolto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non avendo il giudizio di ottemperanza contenuto costitutivo del diritto di credito, ma sola funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme indicate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo la misura e la decorrenza di capitale e interessi essere verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta al pagamento entro il termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Il giudice amministrativo precisa la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Il Collegio rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono osservare, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Nel caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione: nessun compenso è dovuto.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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