Liquidazione compensi dimezzata per difensore di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato (TAR Lombardia n. 3948 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ai sensi dell’art. 130 del medesimo decreto, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio sono dimezzati. La liquidazione deve tenere conto, ex art. 4 del d.m. n. 55/2014, dell’attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate, potendo il giudice diminuire i valori medi sino al 50%.
Il Fatto
Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione, aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di archiviazione dell’istanza del datore di lavoro volta al completamento della procedura di stipula del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso in suo favore, nonché il successivo atto di conferma. Con sentenza il Tribunale aveva accolto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi depositato istanza di liquidazione dei compensi professionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 demanda al giudice la liquidazione dell’onorario entro i valori medi tariffari, valutando l’impegno professionale; l’art. 130 del medesimo decreto impone il dimezzamento dei compensi per il gratuito patrocinio nel processo amministrativo; l’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 consente, in relazione alla complessità dell’affare e all’attività svolta, un aumento o una riduzione dei valori medi non superiore al 50%.
Valutata la natura della controversia e l’attività processuale espletata, comprensiva della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto l’attività difensiva non particolarmente complessa e ha così applicato la riduzione del 50% al compenso di cui all’art. 4 del d.m. n. 55/2014, oltre al dimezzamento già disposto dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Tribunale ha quindi liquidato in favore del difensore la somma di euro 1.500,00 per onorari e diritti, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, disponendo l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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