Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 956 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale formatosi davanti al giudice ordinario ha valore ed efficacia di giudicato e vincola l’amministrazione all’esatto adempimento, senza che il giudice amministrativo possa rimettere in discussione il diritto di credito ivi accertato. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo quanto al credito inadempiuto: la sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, l’inerzia dell’ente legittima l’assegnazione di un termine per l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata la conformazione al giudicato, che fosse nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e che l’intimato fosse condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, rilevando che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza.

Il giudice amministrativo precisa però la natura del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: esso ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, mentre l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Da qui una conseguenza rilevante sul piano operativo: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica inoltre il presupposto temporale dell’azione: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli ulteriori oneri, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. L’amministrazione è infine condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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