Cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 1436 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento scaturente dal titolo esecutivo giudiziale, se convergente con le dichiarazioni delle parti, integra i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. La mancata produzione di documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento di un ulteriore titolo posto in esecuzione non preclude, tuttavia, la possibilità per il giudice di desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dal comportamento delle parti e da atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per la relativa parte. In ogni caso, le spese del giudizio di ottemperanza seguono il principio della soccombenza virtuale, laddove l’adempimento dell’amministrazione sia intervenuto solo in seguito all’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
Un professionista, quale difensore con clausola di antistatarietà, proponeva ricorso per l’esecuzione di due distinte sentenze, una resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e l’altra dalla Corte di Appello di Salerno, entrambe favorevoli alla propria assistita e recanti la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento delle spese legali, per un importo complessivo di € 3.680,60. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava documentazione attestante l’emissione di un ordine di pagamento in favore del ricorrente con riferimento a uno dei titoli esecutivi. Successivamente, il ricorrente depositava istanza di passaggio in decisione, deducendo che gli importi riconosciuti nelle richiamate sentenze risultavano pagati in epoca successiva alla notifica del ricorso, e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riconoscimento delle spese del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha esaminato distintamente la posizione dei due titoli esecutivi azionati. Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, il Collegio ha rilevato la convergenza tra le dichiarazioni delle parti e l’attestazione dell’avvenuta emissione dell’ordine di pagamento, elementi che dimostrano la piena soddisfazione della pretesa azionata. Tale circostanza integra i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., venendo meno l’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio una volta ottenuto l’adempimento richiesto.
Quanto, invece, al titolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno, il Tribunale ha osservato che, pur in assenza di documentazione idonea a provare l’avvenuto pagamento – circostanza che avrebbe precluso la declaratoria di cessazione –, emergeva una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., norma che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. In tal senso, il comportamento processuale del ricorrente, il quale aveva dedotto l’avvenuto pagamento anche di tale titolo, è stato valorizzato quale elemento sintomatico del venir meno dell’interesse strumentale alla decisione.
In conclusione, il giudice adito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al primo titolo e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al secondo, essendo stati entrambi posti in esecuzione nel corso del giudizio. In ordine alle spese processuali, il TAR ha ritenuto di applicare il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione soccombente, in considerazione del fatto che l’adempimento era avvenuto soltanto in seguito all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, e le ha liquidate in € 300,00, oltre accessori come per legge.
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Nota della Redazione
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