Cittadinanza, requisito reddituale e termine ordinatorio del procedimento (TAR Lazio n. 2607 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana l’accertamento dell’adeguatezza del requisito reddituale costituisce passaggio necessario della valutazione discrezionale dell’Amministrazione, funzionale non solo a esigenze di sicurezza pubblica ma anche alla verifica dell’effettivo inserimento dello straniero nella collettività nazionale. Tale verifica va condotta considerando i redditi maturati nel triennio anteriore alla domanda e quelli successivi, dovendo il requisito permanere fino al giuramento, cumulando anche i redditi del coniuge convivente. Il superamento del termine di conclusione del procedimento previsto per le istanze ex art. 8, comma 2, legge n. 91/1992 non determina l’invalidità del diniego adottato nell’ambito della diversa fattispecie di cui all’art. 9 della stessa legge, avendo il termine natura ordinatoria e non esauriente il potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. Il diniego si fonda sull’insufficienza del reddito rispetto ai parametri adottati dall’Amministrazione, pari a € 8.263,31 per nucleo di una persona, elevati a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e ulteriori € 516,00 per figlio a carico.

Il provvedimento è stato preceduto da un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rimasto senza riscontro da parte dell’interessato. Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per eccesso di durata del procedimento, protrattosi oltre quattro anni, e per erroneità del presupposto fattuale, non essendo stati considerati il reddito della moglie convivente né la condizione economica sopravvenuta, desumibile dall’esercizio di un’impresa e dall’acquisto di un immobile. Il Ministero si è costituito chiedendo la reiezione del gravame; la Sezione ha disposto incombenti istruttori, eseguiti con memoria del settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro giurisprudenziale in tema di requisito reddituale. Richiamando propri precedenti e pronunce del Cons. Stato, sez. VI, n. 766 del 2011 e n. 974 del 2011, il Tribunale ribadisce che la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento non risponde soltanto a finalità di sicurezza pubblica, ma serve ad assicurare l’utile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, con i connessi doveri di solidarietà, incluso il concorso alla spesa pubblica mediante il prelievo fiscale.

Quanto al momento della verifica, la sentenza afferma che la valutazione va effettuata tenendo conto sia del reddito maturato al momento della domanda, corredata dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio secondo il DM 22.11.1994, sia di quello successivo, poiché il requisito deve essere mantenuto fino al giuramento ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993.

Sul piano istruttorio, dagli accertamenti presso il sistema Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate è emerso che il ricorrente ha percepito € 3.755 nell’anno di imposta 2017 e € 0 nel 2018; la moglie convivente € 5.844,76 nel 2017 e € 7.870,31 nel 2018. Il Collegio osserva che neppure il cumulo dei redditi raggiunge le soglie richieste, sicché il motivo ostativo fondato sul difetto del requisito reddituale resta confermato.

La sentenza valorizza inoltre l’assenza di osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto e il fatto che il ricorrente abbia dedotto il raggiungimento della soglia solo in epoca successiva, con documentazione relativa alle annualità 2021-2023. Il miglioramento reddituale sopravvenuto non vale quindi a compensare la carenza riferita agli anni precedenti la domanda, restando estraneo al giudizio di legittimità del provvedimento impugnato.

Quanto alla dedotta tardività, il Tribunale rileva che il ricorso è riconducibile alla fattispecie dell’art. 9 legge n. 91/1992, non a quella dell’art. 8, comma 2, e che il termine è ordinatorio: il suo decorso non esaurisce il potere amministrativo, dovendosi escludere, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 8576/2022, che la violazione dei termini procedimentali comporti l’illegittimità del provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e possibilità, per l’interessato, di reiterare l’istanza al fine di ottenere il riesercizio del potere valutativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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