Ottemperanza al giudicato Carta docente nomina commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 1328 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione che non dia prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale non può dolersi dell’accoglimento dell’azione, gravando su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il TAR può nominare commissario ad acta un dirigente interno alla stessa Amministrazione, attingendo alle risorse dell’ente, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo, rientrando l’incarico nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cpa, essendo apprestato un rapido rimedio all’inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente propone azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa del 30 gennaio 2025, n. 98, con cui era stato dichiarato il proprio diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito, destinatario del giudicato, non si è costituito in giudizio.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione; dalla notificazione risultava decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’ente avesse dato esecuzione al provvedimento. Da qui la domanda di ottemperanza e la richiesta di condanna accessoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione: la sussistenza di un giudicato, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio. Rileva che l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale.
Sul piano dell’onere probatorio, la decisione è netta: l’inerzia dell’ente non può essere colmata da allegazioni generiche, poiché spetta all’Amministrazione dimostrare l’intervenuta esecuzione. Ne deriva la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cpa.
Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di perdurante inerzia nomina fin da ora un commissario ad acta attinto dalle risorse interne dell’Amministrazione, per evitare ulteriori esborsi suscettibili di configurare danno erariale.
La motivazione chiarisce che l’espletamento dell’incarico è obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice. Il commissario non coincide necessariamente con l’organo che avrebbe dovuto provvedere in via amministrativa, essendo l’individuazione rimessa al discernimento del Giudice. Nel caso di specie, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sicché non è dovuto alcun compenso, secondo un indirizzo del medesimo TAR già espresso in precedenti conformi.
Il Collegio disattende infine la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, poiché la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine concesso rende non necessaria la condanna accessoria, essendo già apprestato un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dicharatisi antistatari.
Nota della Redazione
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