Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di assegnazione della Carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 1324 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza, il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione. L’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sull’Amministrazione intimata, non già sul ricorrente. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta. Il commissario, scelto tra i dirigenti dell’ente stesso, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Con sentenza n. 2661 del 14 maggio 2024, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 2.500,00 oltre accessori.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 5 dicembre 2024 ed è passato in giudicato. Non ottenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti a questo Tribunale, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione.

Dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia dato prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Tale prova gravava su di essa in qualità di obbligata.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta un dirigente interno, con facoltà di delega, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio e chiamato a compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come affermato in plurimi precedenti richiamati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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