Legittimazione al giudizio di ottemperanza e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 712 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la legittimazione processuale spetta esclusivamente alla parte la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia da eseguire, e non a chi abbia tratto un vantaggio dalla medesima pronuncia. L’interesse a ricorrere in ottemperanza coincide con l’interesse che ha sorretto l’azione di cognizione, della quale costituisce il prolungamento in altra forma processuale. La cessazione della materia del contendere, nel giudizio diretto all’esecuzione di una condanna pecuniaria, si determina solo quando sia intervenuto un pagamento integralmente satisfattivo, idoneo a soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto azionato.
Il Fatto
Un privato e una società, costituita nelle more per l’esercizio dell’attività d’impresa collegata a un provvedimento concessorio, propongono ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui la Sezione aveva accolto la domanda risarcitoria del solo privato, condannando in solido l’amministrazione regionale e quella statale.
I ricorrenti deducono l’inadempimento delle amministrazioni: l’amministrazione regionale ha effettuato un pagamento parziale, inferiore ai conteggi pro-quota; l’amministrazione statale non ha corrisposto alcunché. Chiedono l’accertamento dell’inadempienza, l’assegnazione di un termine per la quantificazione del danno secondo i criteri fissati nella sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni resistenti eccepiscono il difetto di legittimazione della società e l’intervenuta ottemperanza regionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di rito. La legittimazione in sede di ottemperanza è limitata alla parte vittoriosa nel merito, unica destinataria dell’obbligo esecutivo dell’amministrazione. La società, estranea al giudizio conclusosi con la sentenza da eseguire, non è legittimata: il rimedio dell’ottemperanza è volto a ottenere l’esecuzione di una pronuncia che abbia accolto una propria precedente domanda rimasta ineseguita. L’interesse a ricorrere è il medesimo che ha retto il giudizio di cognizione.
Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza risulta tuttora non eseguita dall’amministrazione statale, che non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento in favore del solo ricorrente originario nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato fin d’ora commissario ad acta il Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Quanto alla posizione dell’amministrazione regionale, il Collegio richiama la regola per cui il giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria si definisce con declaratoria di cessazione della materia del contendere solo se nelle more sia stato eseguito il dovuto pagamento. Nel caso di specie risulta avviata, ma non conclusa, la procedura di pagamento della residua somma pro-quota: la circostanza non è satisfattiva dell’interesse azionato e non determina la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione regionale di completare gli adempimenti successivi alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio entro novanta giorni, con riserva di nominare un commissario in caso di persistente inadempimento. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione statale e si compensano verso quella regionale.
Nota della Redazione
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