Ottemperanza al giudicato per la Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1737 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e siano stati espletati gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’ente. Il pagamento dovuto dall’amministrazione deve avvenire entro il termine assegnato, decorrendo l’obbligo di attivazione del commissario dalla scadenza di tale termine e dalla presentazione dell’apposita istanza di parte. Resta fermo che la rinuncia alla domanda accessoria, come quella sugli interessi legali, preclude la pronuncia sul relativo capo.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva ordinato al Ministero il pagamento del bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso. L’amministrazione non avrebbe dato attuazione al provvedimento, così da rendere necessaria l’attivazione del giudizio di esecuzione.
La ricorrente ha domandato inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito che la sentenza portata in ottemperanza non aveva disposto il pagamento degli interessi legali. Alla camera di consiglio il difensore ha rinunciato alla parte del ricorso relativa agli interessi e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che ricorrono tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda, poiché la sentenza è passata in giudicato, come attestato in atti. La definitività del titolo costituisce il primo requisito dell’azione di ottemperanza, insieme alla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo.
Sono inoltre espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 5.4.2023; il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente il 13 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Constatata la sussistenza dei presupposti, il Tribunale accoglie la domanda e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento attraverso il pagamento delle somme indicate nei limiti precisati in ricorso, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato dietro apposita istanza di parte, ove alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Tale incarico è svolto senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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