Divieto di detenzione armi, istanza cautelare respinta per preminenza della sicurezza pubblica (TAR Puglia n. 377 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta avverso il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto di fucile, il giudice amministrativo non deve limitarsi a verificare la natura confermativa o meno del provvedimento sopravvenuto, ma è tenuto a valutare la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Nell’ambito della ponderazione comparativa degli interessi, le esigenze di sicurezza pubblica risultano preminenti rispetto all’interesse privato allo svolgimento dell’attività venatoria, sicché l’istanza di sospensione va respinta in assenza di significative sopravvenienze rispetto a un precedente diniego cautelare confermato in appello.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso venatorio, impugnava il decreto del Prefetto di Lecce dell’8.5.2025, con cui gli era stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., nonché il successivo provvedimento del Questore del 4.6.2025 di revoca della licenza, emesso ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S..

Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche la nota del Prefetto di Lecce del 7.5.2026, con cui era stata respinta l’istanza di revisione in autotutela del divieto. Nel giudizio cautelare, la parte chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamata la precedente ordinanza cautelare — confermata dal Consiglio di Stato — ha ritenuto che, anche a un sommario esame tipico della fase cautelare, non sussistano i presupposti per l’accoglimento della nuova istanza. La valutazione ha riguardato sia il profilo della natura della nota impugnata con i motivi aggiunti, sia l’assenza di significative sopravvenienze rispetto al quadro già esaminato.

Il Collegio ha quindi proceduto alla ponderazione comparativa degli interessi, ritenendo ancora preminenti le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, che giustificano il mantenimento del divieto, rispetto all’interesse del ricorrente allo svolgimento dell’attività venatoria.

Conseguentemente, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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