Legittimo il procedimento disciplinare avviato e sospeso in pendenza del processo penale (TAR Lazio n. 3891 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare militare, alla scadenza del termine massimo di durata della sospensione precauzionale dall’impiego disposta per la pendenza di un processo penale, l’Amministrazione può avviare il procedimento disciplinare e contestualmente sospenderlo ai sensi dell’art. 1393, comma 1, cod. ord. mil., in attesa della definizione del giudizio penale. La sospensione del procedimento impedisce la decadenza per inutile decorso dei termini e consente la riassunzione degli atti dopo la comunicazione della definizione del processo penale, con rinnovo della contestazione e invito alla nomina del difensore. La valutazione sulla gravità dei fatti e sulla sanzione da irrogare costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice nei soli limiti del travisamento dei fatti, della evidente sproporzionalità, dell’illogicità o dell’abnormità del percorso motivazionale. L’archiviazione penale per intervenuta prescrizione non assume rilievo assolutorio e non esclude l’autonoma rilevanza disciplinare dei fatti accertati.
Il Fatto
Il ricorrente, militare addetto al controllo e alla gestione dei buoni pasto, impugna il decreto dirigenziale con cui il Ministero della Difesa ha disposto nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione, all’esito di un procedimento disciplinare avviato nel 2019 e sospeso in pendenza del processo penale, oltre al verbale della Commissione di disciplina.
I fatti risalgono al 2012. A seguito di verifiche interne sull’attività di gestione contabile dei ticket restaurant, l’Amministrazione aveva adottato una sospensione precauzionale dall’impiego connessa al procedimento penale; alla scadenza del quinquennio, ha avviato il procedimento disciplinare contestualmente sospeso. Il processo penale si è definito con archiviazione per intervenuta prescrizione, comunicata nel settembre 2022, e il procedimento disciplinare è stato riassunto. Il ricorrente deduce la violazione dei termini perentori e l’illegittimità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul versante procedimentale, la fattispecie è regolata dal combinato disposto degli artt. 919, commi 1 e 3, 917, comma 1, e 1393, comma 1, cod. ord. mil. Alla scadenza del limite quinquennale della sospensione ex art. 916 cod. ord. mil., l’Amministrazione può disporre la sospensione dall’impiego connessa al procedimento disciplinare e la contestuale sospensione del procedimento medesimo, fino alla definizione del processo penale.
Nel caso concreto, la comunicazione del 2 dicembre 2019 ha dato conto della ritenuta eccezionale gravità dei fatti, della possibile derivazione della perdita del grado, dell’avvio del procedimento disciplinare e della sua sospensione. Il procedimento è stato riassunto con atto del 6 ottobre 2022, dopo la comunicazione della definizione del processo penale, con rinnovo degli addebiti e invito alla nomina del difensore. La sequenza degli atti risulta quindi conforme ai parametri normativi invocati, il cui richiamo in ricorso è giudicato non conferente.
Sul versante sostanziale, il Collegio richiama il principio secondo cui la valutazione sulla gravità delle infrazioni e sulla sanzione da infliggere è espressione di discrezionalità amministrativa (Cons. St., sez. II, n. 7886 del 2023; n. 2337 del 2022). Il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, vizio logico o palese irrazionalità (Cons. St., sez. II, n. 3326 del 2023; n. 5261 del 2022; n. 10804 del 2022; n. 6182 del 2022).
Nel merito, la relazione finale dell’inchiesta formale dà conto della compiuta valutazione delle deduzioni difensive e dell’accertamento dei fatti: l’ordinazione autonoma di un numero rilevante di ticket restaurant, la distribuzione solo parziale e il trattenimento di fatture originali. Le risultanze trovano conferma nella relazione di servizio prodotta dallo stesso ricorrente, che attesta la difformità dalle direttive impartite e l’incongruenza dei registri di carico e scarico. Quanto all’assenza di danno erariale, l’Amministrazione ha motivato la sua irrilevanza sul piano disciplinare. Non emergono quindi né l’irragionevolezza denunciata né la carenza istruttoria. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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