Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente con commissario e penalità di mora (TAR Toscana n. 1332 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato presuppone la mancata esecuzione del titolo e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione debitrice ogni adempimento necessario all’esecuzione, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente il termine assegnato, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il ritardo nell’esecuzione del giudicato giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., facendola decorrere dalla scadenza del termine per adempiere e fino all’insediamento del commissario; la sua quantificazione è rimessa alla valutazione equitativa del Collegio.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per ciascuna annualità richiesta, tramite la Carta elettronica del docente introdotta dall’art. 1, co. 12, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione debitrice ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., con conseguente decorso del termine dilatorio di art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo giudiziale non risulta eseguito. Il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese della ricorrente. L’assenza di contestazione e l’inadempienza accertata fondano l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato — se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 — provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza maturare diritto al compenso. Il Commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato all’Amministrazione.

Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. Essa decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario, ed è quantificata in euro 10 giornalieri.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti; il dispositivo ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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