Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1331 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo esecutivo formatosi nei confronti dell’Amministrazione non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione debitrice di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, eventualmente mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., decorrente dalla scadenza del termine assegnato e fino all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice ordinario era stato accertato il diritto di parte ricorrente, docente di ruolo, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, co. 12, legge 13 luglio 2015 n. 107. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità richieste, oltre interessi.

Passata la sentenza in giudicato, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso, proposto dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. e dopo il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Sul merito, il Collegio ha rilevato che dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza maturare diritto al compenso. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario, ed è quantificata in euro 10 giornalieri.

Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono distratte in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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