Sopravvenuta carenza d’interesse e compensazione spese nel giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 4171 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito della controversia, dichiarata dal ricorrente e fatta propria dalle altre parti costituite, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. La dichiarazione unanime delle parti, dalla quale si evinca il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, integra i presupposti per la pronuncia processuale di rito, senza necessità di esaminare il merito della vicenda. Quando tutte le parti concordano sulla cessazione della materia del contendere in senso processuale, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi ragioni per un diverso regolamento del carico delle spese tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, dinanzi al TAR Lazio, una serie di provvedimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy concernenti la procedura di assegnazione del diritto d’uso delle reti nazionali DAB+ n. 1 e n. 3, nonché il provvedimento che aveva negato l’accesso ai documenti allegati alla domanda di partecipazione della controinteressata. La controversia, integrata da motivi aggiunti e da ricorso incidentale, riguardava l’esito di una procedura comparativa per l’attribuzione del diritto d’uso delle frequenze in banda VHF-III.
In data 14 gennaio 2026, la società ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Le Amministrazioni resistenti e la parte controinteressata, costituita anche quale ricorrente incidentale, aderivano alla richiesta con atti depositati rispettivamente in data 22 gennaio 2026 e 15 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha richiamato l’art. 84, comma 4, c.p.a., in base al quale il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che determini il venir meno dell’interesse alla decisione. Il Collegio ha rilevato che, dalle dichiarazioni depositate dalle parti costituite, emergeva in modo univoco la cessazione di ogni interesse alla definizione del merito della controversia.
La pronuncia di improcedibilità è stata assunta in ossequio al dato normativo, senza alcuna valutazione delle questioni sostanziali e processuali sollevate nel ricorso introduttivo, nei motivi aggiunti e nel ricorso incidentale. Il Tribunale ha valorizzato il contenuto concorde delle dichiarazioni delle parti, ritenendo che esse fossero espressive di una comune volontà di definire il giudizio con una pronuncia di rito.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, condividendo la richiesta formulata dalle parti e rilevando la sussistenza dei relativi presupposti. La pronuncia si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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