Ottemperanza al giudicato sull’accredito della carta docente (TAR Lombardia n. 1075 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e dunque dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Esso non coincide con la spedizione in forma esecutiva, che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ. non è più necessaria per portare a esecuzione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale testo dell’art. 475 cod. proc. civ. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. Sulla sentenza si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria.

La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non ha eseguito la porzione di giudicato relativa all’accredito della somma. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adozione delle misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, depositando documentazione sul pagamento delle spese di lite, capo estraneo al giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza a valere come titolo esecutivo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il punto giuridico centrale riguarda il dies a quo di quel termine. Il Tribunale ha chiarito che la norma si riferisce al titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente.

Tale nozione va tenuta distinta dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva perché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile. Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione non è più necessaria.

Da qui la conclusione: la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ. Il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, cioè della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore, come già affermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse, sicché il Collegio lo accoglie e adotta le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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