Dichiarazione di pubblico interesse nel PPP atto non impugnabile (TAR Emilia-Romagna n. 639 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’impugnazione della delibera con cui l’amministrazione dichiara di pubblico interesse una proposta presentata nell’ambito di una procedura di partenariato pubblico-privato ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023, qualora il progetto non sia stato ancora definitivamente approvato e siano state richieste modifiche al proponente: in tale fase l’atto ha natura endoprocedimentale. La scelta del promotore non costituisce un modulo di confronto concorrenziale sottoposto ai principi dell’evidenza pubblica, ma uno strumento con cui l’amministrazione definisce di concerto con il privato un obiettivo di interesse pubblico, restando il privato titolare di una mera aspettativa non giuridicamente tutelata. L’eventuale lesione della posizione dell’operatore non aggiudicatario si consolida solo con il provvedimento che chiude la prima fase del procedimento, approvando il progetto di fattibilità.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore del settore che aveva presentato una proposta di finanza di progetto per la gestione unificata di servizi di manutenzione del patrimonio comunale, ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata da un diverso concorrente. Con lo stesso atto l’amministrazione aveva dato atto della proroga dei contratti vigenti fino al 30 settembre 2026, nelle more dell’espletamento della procedura di PPP. La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di concorrenza e trasparenza, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, chiedendo altresì l’accesso alla documentazione della proposta dichiarata di pubblico interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il partenariato pubblico-privato ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023 si articola in due fasi strutturalmente autonome: la prima, di selezione del progetto di pubblico interesse, e la seconda, di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità. La delibera impugnata si colloca nella prima fase e, non essendo stata ancora approvata definitivamente la proposta, costituisce atto endoprocedimentale non lesivo: solo la successiva approvazione del progetto di fattibilità consolida la posizione dell’operatore scelto quale potenziale contraente.

La prima fase è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo volta non alla scelta della migliore tra più offerte sulla base di criteri preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta. Il privato vanta una mera aspettativa, non giuridicamente tutelata, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di palese arbitrarietà, irragionevolezza o errore di fatto.

Quanto alla proroga dei contratti, il Tribunale ha rilevato che essa era stata autorizzata a monte dalla deliberazione consiliare, non impugnata tempestivamente dalla ricorrente, della quale la società aveva conoscenza già dal novembre 2023. Sotto il profilo dell’interesse, la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere, all’esito di un eventuale accoglimento, l’imposizione all’amministrazione di aderire alle convenzioni Consip, trattandosi di scelta discrezionale, a maggior ragione a fronte dell’esigenza di garantire continuità a servizi che non ammettono interruzioni.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, nonché la reiterata domanda di accesso, finalizzata ad acquisire l’ostensione integrale di una proposta non ancora definitivamente approvata. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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