Quote latte ricorso improcedibile per sopravvenuta inefficacia ex lege (TAR Lombardia n. 931 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni con cui l’AGEA ha rideterminato il prelievo supplementare latte, notificate prima dell’entrata in vigore dell’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103, sono prive di effetto ex lege e sostituite dalle nuove comunicazioni di ricalcolo adottate secondo i criteri dalla stessa norma previsti. Ne deriva che l’atto impugnato diviene inefficace e la ricorrente perde il necessario interesse all’annullamento. Il ricorso avverso tale atto deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando impugnabili separatamente le eventuali nuove comunicazioni di ricalcolo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato tre comunicazioni con cui l’AGEA, nell’esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria, aveva operato il ricalcolo del prelievo supplementare nel regime delle quote latte, con riferimento ai periodi 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004 e 2004/2005. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento dell’illegittimità dell’imputazione del prelievo per l’intero arco temporale dal 1995/96 al 2008/09.
Il ricorso è affidato a nove motivi, che deducono la violazione ed elusione del giudicato, la prescrizione del credito e degli interessi, la violazione della normativa interna e comunitaria sul meccanismo di determinazione del prelievo e il contrasto tra le due fonti. L’AGEA non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica.
La Motivazione della Corte
All’udienza di smaltimento il Collegio ha richiamato l’attenzione delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., sulla possibile sussistenza di una causa di improcedibilità determinata dall’entrata in vigore, in corso di causa, dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023.
La disposizione, al comma 1, prevede che l’AGEA dia attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019 (causa C-348/18), dell’11 settembre 2019 (causa C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (causa C-377/19), eseguendo le operazioni nazionali di compensazione e rideterminando il prelievo nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva di annullamento. I commi 2 e 3 individuano parametri, criteri e modalità del ricalcolo, da effettuarsi sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall’Agenzia. Il comma 4 stabilisce che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle adottate secondo i commi precedenti.
Il Collegio richiama le considerazioni già svolte in identica fattispecie dalla sentenza TAR Lombardia, Milano, sez. II n. 3827/2025 e da decisioni più recenti, tra cui le sentenze TAR Lombardia, Brescia, sez. II nn. 152, 153, 154 e 155 del 2026, che hanno dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo l’Amministrazione procedere alla rideterminazione sulla base dei dati nazionali detenuti.
Poiché l’atto impugnato è intervenuto in data 5.10.2022 e rientra nel novero degli atti di riliquidazione, esso è divenuto inefficace. La ricorrente è così privata del necessario interesse a ricorrere, risultando al momento necessaria l’attività di ricalcolo secondo le nuove indicazioni della disciplina innovativa. La norma, del resto, priva expressis verbis di effetto le comunicazioni anteriori alla propria entrata in vigore e impone all’Amministrazione di adottare nuove comunicazioni di ricalcolo.
Il Collegio rileva che non risulta adottata, nelle more del giudizio, alcuna nuova comunicazione di ricalcolo: quest’ultima, se intervenuta, dovrà essere eventualmente impugnata separatamente. Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La mancata costituzione dell’Amministrazione resistente esime il Collegio dalla determinazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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