Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 99 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario divenuta giudicato, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per l’esecuzione integrale del titolo. Decorso inutilmente tale termine senza che la parte pubblica abbia opposto ragioni ostative alla pretesa, va nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con istanza successiva. La sola inerzia, non accompagnata da particolari motivi volti a dubitare del sollecito adempimento, non giustifica la condanna all’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., essendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, resa in funzione di giudice del lavoro, era stato dichiarato il diritto del personale docente a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici di riferimento. La pronuncia ha posto parte delle spese a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine semestrale, come attestato dalla cancelleria.

Il Ministero non ha però eseguito il titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute. L’amministrazione si è costituita con memoria formale, senza contestare la spettanza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, accertando che era decorso, tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’istanza, il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Tale condizione, qualificata come presupposto dell’azione di ottemperanza, risultava integrata.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il TAR ha rilevato che, essendo decorso il termine di legge e non avendo la parte pubblica — costituitasi solo formalmente — opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, doveva dichiararsi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, dedotte le somme eventualmente già corrisposte.

Quanto ai tempi, è stato assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. In caso di inutile decorso, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, precisandosi che questi assumerà le funzioni solo qualora venga investito direttamente dal creditore con propria istanza dopo la scadenza del termine, provvedendo entro i successivi centoventi giorni con ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Le spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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